VULNERABILITA’ SISMICA
Le recenti normative per le costruzioni in zona sismica (Ordinanze P.C.M. n. 3274/03, n. 3316/03 e n. 3431/05) introducono nuovi impegni per i proprietari, pubblici o privati, di edifici esistenti la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile (es. ospedali, municipi, caserme, ecc.) e/o di edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso in termini di vite umane (es. scuole, teatri, musei, biblioteche, chiese, luoghi di lavoro in genere, ecc..). Per tali edifici è fatto obbligo di procedere alla valutazione di sicurezza sismica ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003. “L’ordinanza è nata dalla necessità di dare una risposta rapida e integrata alle esigenze poste dal rischio sismico, una risposta che non poteva ulteriormente essere ritardata, visto il ripetersi di eventi sismici calamitosi che hanno interessato anche zone non classificate sismiche” (Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Servizio Sismico Nazionale, Nota del 4 giugno 2003).
ANALISI DELLA VULNERABILITA’ AL SISMA
Tutti gli edifici dove svolgete la Vs. attività lavorativa devono essere sottoposti ad un analisi della vulnerabilità al sisma. Per “valutazione di sicurezza sismica” o “valutazione di vulnerabilità sismica” di un edificio esistente, che siamo a proporre per i Vostri fabbricati,intende un procedimento quantitativo volto a stabilire se è in grado o meno di resistere alla combinazione sismica di progetto.
Ogni edificio è un caso a sé: le norme forniscono gli elementi per la valutazione dei singoli edifici ed i risultati non sono estendibili a edifici diversi pur appartenenti alla stessa tipologia.
Interventi di adeguamento sismico possono essere effettuati qualora ne sia verificata la necessità, a seguito di verifiche tecniche.